Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo. Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.

Testo vigente dal 27 luglio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art13 · fonte del testo

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