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Miscellanea
Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio
Legge 4 febbraio 1977, n. 20
- Aggiornato al
- 14 febbraio 1977
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 4
- Art. 1Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un…
- Art. 2In deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di…
- Art. 3Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imprese non comprese tra gli…
- Art. 4Chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 1 e' punito, salvo che il fatto…
