[1]La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:

  • a)la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, e' da intendere sessantadue;
  • b)la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, e' da intendere sette;
  • c)la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, e' da intendere quarantadue. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

[2]NAPOLITANO

[3]Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

[4]Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2013-02-07;2~art2 · fonte del testo

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