L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, e' sostituito con il seguente: "Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonche' dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge".

Testo vigente dal 4 gennaio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-12-24;668~artunico · fonte del testo

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