Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge data facolta' ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino. Tale deroga eccezionale puo' essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibile a 2.000 - nei casi in cui lo esigano particolari necessita' relative alle condizioni dei luoghi - dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Testo vigente dal 15 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art43 · fonte del testo

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