Il personale che, alla data del 1 luglio 1960, rivesta la qualifica di ingegnere (coefficiente 325), gia' prevista nei quadri citati nel precedente art: 1, e' collocato nella qualifica di ingegnere superiore (coefficiente 402), di cui al ruolo indicato nell'anessa tabella, con decorrenza dalla predetta data agli effetti economici e con l'anzianita' posseduta nella qualifica di ingegnere ai soli effetti giuridici. Il servizio prestato dallo stesso personale anteriormente alla qualifica di ingegnere, in qualita' di incaricato tecnico, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modifiche, e' valutato per due quinti e comunque per non piu' di quattro anni, ai fini della progressione di carriera.

Testo vigente dal 4 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-22;765~art2 · fonte del testo

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