La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478, non si applica per le esportazioni di filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cotone rigenerato in mista intima con rigenerati di altre fibre, contenenti o meno lana rigenerata in quantita' non superiore al 10 per cento, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori. A tale scopo le ditte interessate dovranno dichiarare alle competenti dogane che i filati che intendono esportare sono fabbricati con impiego di materie prime rigenerate e dimostrare mediante esibizione di un certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui viene effettuata l'esportazione, che le stesse non dispongono di banchi a fuso o di stiro.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1054~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari