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Penale
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
- Aggiornato al
- 10 aprile 2008
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- 10
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 593 (Casi…
- Art. 2All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando…
- Art. 3All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il…
- Art. 4L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 428…
- Art. 5All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente…
- Art. 6Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti…
- Art. 7L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 580…
- Art. 8Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti…
- Art. 9L'articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato. All'articolo 36, comma 1, del…
- Art. 10La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore…
