Art. 29 — Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti

L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: «Art. 229 (Tasse e diritti rimborsabili). - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione e' rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b). 2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy. 3. L'autorizzazione e' disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso e' disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione. 4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art29 · fonte del testo

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