All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara' effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1982 ed avra' ad oggetto le liquidazioni definitive. In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sara' effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1982".

Testo vigente dal 13 marzo 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-03-06;58~art1 · fonte del testo

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