Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilita' nelle cartelle predette.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art19 · fonte del testo

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