E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il premio e' corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalita' di pagamento del contributo.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art11 · fonte del testo

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