L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro - tenuto conto dell'anzianita' maturata, della categoria e grado rivestiti e delle funzioni esercitate - puo' essere anche superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza. La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e non da' luogo alla corresponsione di assegni arretrati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1234~art1 · fonte del testo

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