Gli insegnanti non abilitati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano insegnato nelle scuole secondarie statali con lingua di insegnamento slovena per almeno 5 anni nello stesso gruppo di insegnamento nel corso dell'ultimo decennio, purche' in possesso del prescritto titolo di studio, conseguiranno l'abilitazione corrispondente in seguito all'esito favorevole di un'ispezione e di una prova intese ad accertare la cultura e le capacita' didattiche, nei limiti e alle condizioni, in quanto applicabili, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, per gli orfani di guerra e le vedove di guerra, il periodo di insegnamento nello stesso gruppo di materie e' ridotto ad anni 3. L'ispezione e la prova saranno limitate alle discipline per le quali gli insegnanti non hanno abilitazione. Alle condizioni di cui ai commi precedenti, possono conseguire l'abilitazione in altre discipline gli insegnanti in possesso dell'abilitazione in lingua e letteratura slovena purche' abbiano prestato servizio in scuole secondarie statali con lingua d'insegnamento slovena per almeno tre anni nell'insegnamento o nel gruppo di insegnamento per cui chiedono la nuova abilitazione. Gli insegnamenti e i gruppi di insegnamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale 30 settembre 1966 per i licei classici, scientifici e per gli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, per l'istituto tecnico commerciale, per il quale, peraltro, al gruppo di materie "lingua italiana, storia ed educazione civica" ed a quello "lettere italiane, storia ed educazione civica" vanno sostituiti, rispettivamente, "lingua slovena, storia ed educazione civica" e "lettere slovene, storia ed educazione civica", nonche' ad una delle lingue straniere "lingua e letteratura italiana"; e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, per le scuole medie. L'abilitazione conseguita a norma del presente articolo e' valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parita' di punteggio, dell'abilitazione conseguita per esami.

Testo vigente dal 23 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;932~art3 · fonte del testo

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