Ogni cinque anni dall'imposizione definitiva di una servitu' militare il Ministero della difesa procedera' ad una revisione per accertare se la servitu' stessa si renda ancora necessaria per le esigenze militari o possa essere abolita. L'esito dell'accertamento e' comunicato ai proprietari con provvedimento soggetto ai normali gravami amministrativi e giurisdizionali. Per le servitu' costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa procedera' ad una prima revisione generale nel termine di tre anni dalla data stessa e a successive revisioni, caso per caso, ogni cinque anni, dalla data di comunicazione dell'esito della prima revisione.

Testo vigente dal 22 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;180~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari