L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal seguente: "E' consentita la vendita al dattaglio di riso sfuso, purche' siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma. Il riso in vendita al dettaglio deve essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varieta' e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura. Tali indicazioni devono essere riportate in caratteri ben leggibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza".

Testo vigente dal 3 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-05;586~art5 · fonte del testo

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