Agli articoli 17, ultimo comma; 59, secondo comma; 88, secondo comma, e 109, primo comma, della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti: Art. 17 ultimo comma: "Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze". Art. 59 secondo comma: "La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita e' prestata ai sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 8000 per ogni chilogrammo di peso lordo". Art. 88 secondo comma: "Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci e' ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui". Art. 109 primo comma: "Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualita' o la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 500.000.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;201~art1 · fonte del testo

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