Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dai seguenti: "Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso".

Testo vigente dal 15 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-10;177~art4 · fonte del testo

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