Art. 29 — Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale

[1]A decorrere dal 1 gennaio 1970, l'importo annuo complessivo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

[2]Aliquota percentuale DECORRENZA PENSIONE di maggiorazione fra il 1 febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967............6,20 per cento fra il 1 febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968........... 4,10 per cento fra il 1 febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969............2,80 per cento

[3]L'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato della Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere del 1 gennaio 1971. L'importo complessivo annuo - determinato al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma - delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1972. L'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al secondo comma - delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza entro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge - e' maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1973. Dal 1 gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1 gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, e' variato, con effetto dal 1 gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonche' il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito. Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1 gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini della applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente. Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, e' fatto riferimento, per le pensioni di riversibilita', alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto. I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari gia' corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di cui al precedente articolo 19 della presente legge.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art29 · fonte del testo

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