L'art. 2, primo comma, della legge 24 luglio 1942, n. 1023, e' modificato come segue: "dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato dalle Camere stesse con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno".

Testo vigente dal 18 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;595~artunico · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari