Il limite di 23 miliardi di lire di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 167, che autorizza l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ad emettere una o piu' serie di obbligazioni denominate I.R.I.S.I.D.E.R. per il finanziamento del programma di riordinamento e completamento degli impianti siderurgici a ciclo integrale, e' elevato a 63 miliardi di lire.

Testo vigente dal 17 gennaio 1953

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3139~art1 · fonte del testo

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