L'art. 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e' cosi' modificato: "Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti. Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia. Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come ulteriore perdita del 25 per cento. Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come perdita del rimanente 50 per cento. Nei casi di cui al n. 4 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento. Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'art. 3 e' da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata dara' senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. La disposizione del comma precedente si applica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'art. 3. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito. Nei casi di cui ai n. 6 dell'art. 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione avvenuta della fornitura e la liquidazione del sinistro stesso verra' effettuata nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge. Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale e' stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, allo Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione. I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4".

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1198~art4 · fonte del testo

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