Nell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2903, quale risulta modificato dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresi', membri supplenti di grado corrispondente ed in numero uguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°".
Testo vigente dal 27 dicembre 1948
