Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e' integrato come segue: "Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purche' in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939".

Testo vigente dal 20 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-29;229~art14 · fonte del testo

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