L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178; e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea, in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'. I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci".

Testo vigente dal 4 maggio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-29;167~art1 · fonte del testo

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