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Miscellanea
Modificazioni al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione
Legge 18 febbraio 1953, n. 243
- Aggiornato al
- 22 aprile 1953
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato…
- Art. 2Il secondo comma dell'art. 83 e' sostituito dal seguente: "La domanda deve essere…
- Art. 3Il terzo comma dell'art. 86 e' abrogato.
- Art. 4Nel terzo comma lettera c), dell'art. 83 e nel terzo comma dell'art. 91 il nome "Snellen"…
- Art. 5L'art. 84 e' sostituito dal seguente: "Non possono essere ammessi all'esame di idoneita'…
- Art. 6L'ultimo comma dell'art. 85 e' abrogato.
- Art. 7Il punto 1° dell'art. 95 e' abrogato.
- Art. 8All'art. 111 e' aggiunto il seguente comma: "Le patenti di abilitazione alla guida…
- Art. 9Ai fini della revisione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, ai sensi…
- Art. 10Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 9 si applicano anche alla revisione generale…
- Art. 11Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare non oltre cinque anni dalla…
- Art. 12La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
