[1]Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali e' dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennita', in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

[2]Tale indennita' si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo piu' riunioni.

[3]Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

  • a)per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;
  • b)per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

[4]Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

[5]Le indennita' di soggiorno di cui ai due precedenti commi sono soggette alle riduzioni di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni, nonche' a quella di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

[6]La indennita' di cui al 1° comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-08-17;1043~art3 · fonte del testo

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