Le rendite al nome di piu' persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione puo' essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune. Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari e' consegnato allo stesso richiedente. Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo e' versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art47 · fonte del testo

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