Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi:

  • 1)di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
  • 2)di controversia sul diritto a succedere;
  • 3)di fallimento del titolare;
  • 4)di controversia od esecuzione per effetto della ipoteca ed altro vincolo annotati sulla rendita. All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi, eccetto che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del Debito pubblico. L'opposizione di cui al n. 2 non puo' essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art36 · fonte del testo

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