E' in facolta' degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che puo' essere prodotta in luogo dei documenti indicati nell'art. 16, deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. L'Amministrazione del debito pubblico puo' chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art17 · fonte del testo

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