Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facolta' di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente. Le norme di carattere regolamentare, anche se gia' contenute in atti legislativi, sono riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.

Testo vigente dal 10 agosto 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-16;621~art2 · fonte del testo

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