Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sara' provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli enti territoriali, nonche' per gli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo dal far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese. Entro il termine di cui al comma precedente il Governo, sentita una Commissione parlamentare costituita di dodici senatori e di dodici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, e' delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per indicare, anche a modifica delle disposizioni legislativa vigenti, gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e soggetti alle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, aventi dimensioni e compiti di particolari rilevanza economica e sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo vigente dal 9 marzo 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-01;62~art6 · fonte del testo

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