Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' aumentato da L. 90.000 a L. 130.000 per ettanidro. Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000 per ettanidro.

Testo vigente dal 4 settembre 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-18;506~art1 · fonte del testo

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