Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' abrogato e sostituito dal seguente: "In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato puo' eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di piu' di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione".

Testo vigente dal 21 dicembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1376~art1 · fonte del testo

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