L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalita', a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro: L. 3.000 per il primo giorno di ritardo; L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo; L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo; L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo; L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo; L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo; L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo; L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".

Testo vigente dal 1 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-20;310~art1 · fonte del testo

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