Dopo l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' aggiunto il seguente art. 2-bis: "L'Ente provvede nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nello statuto:

  • a)all'assistenza degli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto mediante la concessione di posti gratuiti in convitto, di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;
  • b)all'assistenza dei figli degli iscritti mediante la concessione di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;
  • c)all'ammissione degli orfani e di figli degli iscritti in colonie marine e montane;
  • d)all'ammissione degli iscritti e dei loro familiari in case di soggiorno di proprieta' dell'Ente o in alberghi convenzionati in localita' di cura, marine e montane;
  • e)all'ammissione in case di riposo di proprieta' dell'Ente degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in pensione gia' iscritti all'Ente, privi di assistenza familiare;
  • f)alla concessione, agli iscritti in attivita' di servizio, di prestiti a mezzo di apposita Cassa autonoma;
  • g)alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale".

Testo vigente dal 23 marzo 1957

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-03-07;93~art2 · fonte del testo

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