L'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, e' modificato come segue: Art. 3. - La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sara' imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 17 maggio 1949
