All'art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e' aggiunto il seguente comma: "I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'art. 20 del decreto medesimo".
Testo vigente dal 17 novembre 1949
