Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali con facolta' di inoltrare ricorso in piego chiuso. Il ricorso deve pervenire alla Direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio. La Commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali e' provvedimento definitivo.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art45 · fonte del testo

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