L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' vietato il lavaggio e la torchiatura dei raspi. Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere all'atto dell'ottenimento denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze e per la sanita', e devono essere denunciati allo istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. Con il decreto, di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza. Nella denuncia devono essere indicati la quantita' complessiva del prodotto, la sua gradazione alcoolica complessiva, nonche' i locali di detenzione. Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonche' dei prodotti di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici. Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma. Lo speditore deve comunicare con lettera raccomandata all'istituto di vigilanza, competente per territorio, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, nonche' l'indirizzo dello stabilimento ricevente, la quantita' e la qualita' del prodotto. I prodotti di cui al secondo comma e delle fecce liquide o semiliquide, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del trattato e devono essere muniti, anziche' della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384. La raccolta, la trasformazione o lo sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati alla autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonche' alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La domanda deve indicare:

  • a)il nome o la ragione sociale della ditta, la sua sede ed il legale rappresentante della stessa;
  • b)la sede e l'ubicazione dello stabilimento per il quale si richiede l'autorizzazione;
  • c)la quantita' e la qualita' dei prodotti che si intende lavorare;
  • d)la quantita' e la qualita' dei prodotti che si intende ricavare;
  • e)la destinazione dei prodotti ricavati;
  • f)il luogo ove i prodotti saranno conservati. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della raccolta o della lavorazione dei prodotti di cui al secondo comma, unitamente al registro di carico e scarico per la preventiva vidimazione da parte dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio".

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art13 · fonte del testo

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