Dopo il numero 4°) del primo comma dell'art. 81 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' aggiunto quanto segue: "5°) quando l'autoveicolo o il rimorchio destinato al trasporto di cose o al trasporto di persone e cose circoli con un carico superiore alla portata utile (o a quella potenziale) indicata nella licenza di circolazione. La licenza di circolazione e' ritirata per un periodo da uno a tre mesi".

Testo vigente dal 1 ottobre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;877~art7 · fonte del testo

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