Dopo il secondo comma dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente comma: "Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresi', a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, puo' essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operativita' delle Forze armate".

Testo vigente dal 26 novembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-11-11;775~art1 · fonte del testo

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