L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, e' modificato come segue: "I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 6, incorrono nella pena pecuniaria di L. 200.000, da applicarsi su proposta della Commissione centrale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio. "Per la prima recidiva, la pena pecuniaria e' di L. 500.000; per la seconda, di L. 1.000.000; per ciascuna delle successive, di L. 2.000.000. "Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 1 aprile 1910, n. 639".

Testo vigente dal 27 luglio 1949

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-08;438~art2 · fonte del testo

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