L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, e' sostituito dal seguente: "Nei licei classici e' istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi. "Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".

Testo vigente dal 6 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-20;613~artunico · fonte del testo

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