Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: Art. 1. - "E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali". Art. 2. - "Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'art. 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

  • 1)quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttivita' o scarsa produttivita' dovuta a cause non rimovibili;
  • 2)quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;
  • 3)quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario. "Il prefetto autorizza, altresi', con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opera di pubblica utilita' e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione. "Il decreto di autorizzazione indichera' il termine entro cui dovra', essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi. Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 4".

Testo vigente dal 17 marzo 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-14;144~artunico · fonte del testo

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