L'art. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2148, e' sostituito dal seguente: "Gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, quelli destinati al trasporto di merci aventi peso complessivo - costituito dal peso del veicolo e da quello del suo carico - inferiore ai settanta quintali, nonche' gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, ad uso privato o pubblico, di qualsiasi numero di posti, possono avere la posizione di guida indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro. "Invece gli autoveicoli di nuova costruzione destinati al trasporto di cose, aventi peso complessivo di settanta quintali o superiore, debbono avere la posizione di guida sul lato destro, salvo deroga che il Ministro per i trasporti ha facolta' di accordare per motivi di pubblico interesse".

Testo vigente dal 29 marzo 1949

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-02-14;85~artunico · fonte del testo

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