All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' aggiunto il seguente comma: "Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi".

Testo vigente dal 17 aprile 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-03-11;101~art1 · fonte del testo

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