L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione. 2. Il giudizio di idoneita' viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso".

Testo vigente dal 5 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-07-29;238~art1 · fonte del testo

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