L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' modificato come segue: "L'Istituto provvede alla concessione del credito:

  • a)con il fondo di dotazione;
  • b)con il fondo di garanzia;
  • c)con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
  • d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
  • e)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2".

Testo vigente dal 8 febbraio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-12-29;1277~artunico · fonte del testo

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