L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente: "Ai componenti del collegio medico e' corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 19 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-10;852~art1 · fonte del testo

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